Iscrizione in Albo Scrutatori
Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare il seggio elettorale.
Per essere nominati scrutatori è obbligatorio essere inseriti nell’”Albo degli Scrutatori”. Gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, sono invitati, con il manifesto affisso ogni anno, a presentare domanda tra il 1 ottobre e il 30 novembre.
Se si è già iscritti nell’albo, non occorre rinnovare la domanda.
Il modulo per la domanda può essere scaricato da qui oppure ritirato presso l’ufficio elettorale e può essere consegnato all’ufficio di protocollo oppure trasmesso
via PEC all’indirizzo elettorale.vitulazio@asmepec.it
via mail generica a elettorale@comune.vitulazio.ce.it
La domanda, recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente va scansionata ed allegata alla mail.
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
essere elettore del Comune;
avere assolto agli obblighi scolastici.
Sono esclusi dalla funzione di scrutatore:
coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale. Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
Deve essere chiaro che l’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali.
E’ poi il caso di ricordare quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, laddove è previsto:
“Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 [che elencano i compiti dello scrutatore, n,d.r.] è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo”.
La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:
che sappiano leggere e scrivere;
che non siano rappresentanti di lista;
per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.